Giunta veneta, resti il limite di due mandati

L’Intervento della Presidente della nostra Associazione sul Giornale di Vicenza

Oggi il Giornale di Vicenza ha pubblicato l’intervento dell’avv. Simonetta Rubinato in seguito all’intervista di Elena Donazzan dell’11 novembre scorso in cui l’assessora regionale all’istruzione ha dichiarato che il limite dei due mandati per il presidente di Regione è sbagliato (link)

GIUNTA VENETA, RESTI IL LIMITE DI DUE MANDATI

Ho letto con stupore sulla stampa di qualche giorno fa che secondo l’assessore Donazzan il limite di due mandati previsto dal nostro ordinamento per le cariche di sindaco e presidente di Regione sarebbe sbagliato perché la sovranità appartiene al popolo, che deve poter decidere se rieleggerli ancora. Si tratta infatti di un’opinione fondata su un’idea di sovranità popolare inaccettabile in una democrazia liberale.

Come ha spiegato il prof. Mario Bertolissi nel suo saggio del febbraio 2016 “Piccoli principi. Notabilato locale e crisi della rappresentanza politica” (di cui consiglio vivamente la lettura anche all’assessore Donazzan), il limite dei due mandati per le cariche elettive di vertice ha lo scopo di preservare la convivenza politica dai rischi della concentrazione e della personalizzazione del potere politico e di favorire il ricambio ed il rinnovamento di chi è da tempo al vertice del governo degli enti locali, permettendo alle generazioni che si succedono di dare il loro apporto al governo della società.Insomma: “ha di mira, attraverso la discontinuità, il recupero alla politica sia dell’etica dei principi sia dell’etica della responsabilità”.

E’ un limite che non mortifica dunque la volontà degli elettori, ma anzi “tende a tutelare la sovranità popolare, la libertà di voto e la buona amministrazione, impedendo forme di permanenza per periodi troppo lunghi nell’esercizio del potere degli enti locali, che possano dar luogo ad anomale espressioni di clientelismo e incidere quindi sulla libertà di voto dei cittadini e sulla imparzialità dell’amministrazione” (Cass. civ., sez. I, sent. 29 marzo 2013, n. 7949).

Vale la pena ricordare al riguardo l’esempio delle Istituzioni della Repubblica Veneta: una rigorosa elettoralità per gli incarichi pubblici, una ferrea “contumacia” – divieto d’immediata rielezione allo stesso carico – e la brevità della relativa durata garantivano che in molti potessero contribuire al governo della Serenissimae insieme rendevano impossibile la concentrazione del potere da parte di individui o fazioni e difficile la corruzione perché nessuno rimaneva abbastanza in carica per essere utile a tale scopo. La Repubblica Veneta non c’è più, da oltre due secoli, eppure il richiamo alle sue istituzioni è utile quale esempio di buongoverno fondato sulla limitazione del potere che resta patrimonio storico della nostra terra e può aiutarci a comprendere il senso profondo del vigente principio fondamentale della “non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto” (art. 2, comma 1, lettera f) Legge n. 165/2004).

Un principio a suo tempo condiviso anche dal Presidente Zaia, visto che ha voluto estenderlo nella nostra Regione agli assessori regionali (Legge Reg. n. 5/2012, art. 6, comma 3). Anche se con un codicillo inserito tra le disposizioni transitorie e finali (art. 27, comma 2) ne ha “ritardato” l’applicazione a partire dai mandati successivi alle elezioni del 2015 per non ‘conteggiare’ il suo primo mandato (quello dal 2010 al 2015) e i due dell’assessore Donazzan (quelli dal 2005 al 2015). Espediente che tuttavia non sarà più ripetibile nel 2025.

Simonetta Rubinato

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